Modulistica
Ai sensi art. 57 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e dell’art. 6 del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, si pubblicano di seguito gli argomenti con la relativa modulistica da presentare per ogni singolo procedimento.
Clicca sul link corrispondente per scaricare la documentazione
- Richiesta discarico/rateizzazione ingiunzione di pagamento
- Richiesta rateizzazione sanzione
- Richiesta occupazione suolo pubblico
- Richiesta nulla osta al transito fiaccolata / processione
- Domanda di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazione competitiva/non competitiva su strada
- Cessione di fabbricato e dichiarazione ospitalità
- Comunicazione dati del conducente
- Richiesta verbale sinistro stradale
- Contrassegno invalidi
- “Pass Rosa”: contrassegno per donne in gravidanza e genitori con bambini piccoli
- Regolamento per il rilascio di relazioni e documentazione tecnica del Comando di Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano
Richiesta discarico/rateizzazione ingiunzione di pagamento
Le cartelle di pagamento e le ingiunzioni di pagamento sono provvedimenti che vengono emessi perché il destinatario di un verbale in materia di codice della strada non aveva a suo tempo provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative o aveva corrisposto un importo minore rispetto al dovuto.
Avverso gli atti di cui sopra l’interessato può presentare al Corpo di Polizia Locale richiesta di discarico o sgravio nei seguenti casi:
- il verbale era stato già pagato nei termini previsti dalla normativa vigente (60 giorni dalla data di notifica o contestazione dell’illecito iscritto a ruolo);
- il verbale era stato oggetto di opposizione ed archiviato dal Prefetto o dal Giudice di Pace;
- il destinatario del verbale è deceduto;
- il veicolo sanzionato era stato venduto ad altra persona;
- il verbale era stato notificato ad un indirizzo diverso da quello di residenza;
L’interessato deve trasmettere unitamente all’istanza la prova della propria regolare posizione rispetto a quanto richiesto e quindi a seconda dei casi dovrà consegnare pllodigiano@cert.elaus2002.net (riceve sia da PEC sia da posta ordinaria):
- copia del versamento di pagamento;
- provvedimento di archiviazione emesso dalla Prefettura competente o dal Giudice di Pace;
- copia del certificato di morte;
- copia dell’atto di vendita;
- atto rilasciato da P.A. dal quale si possa evincere l’errore di indirizzo
L’intestatario della cartella esattoriale può presentare ricorso anche al Giudice di Pace, purché non abbia già effettuato il pagamento. Il ricorso deve riguardare SOLO presunti vizi di notifica del verbale o della cartella/ingiunzione di pagamento. Non è ammessa in tale sede alcuna contestazione che riguardi la motivazione dell’illecito, ossia questioni relative ai fatti contestati con il verbale, in quanto con il decorso del termine per il pagamento in misura ridotta (60 giorni) senza l’avvenuto pagamento, il verbale acquista la natura di titolo esecutivo.
RATEIZZAZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
l’intestatario può inoltrare istanza di rateizzazione dell’ingiunzione di pagamento, che dovrà essere compilato e sottoscritto dall’interessato e inviato esclusivamente all’indirizzo pllodigiano@cert.elaus2002.net (riceve sia da PEC sia da posta ordinaria) corredato da:
- documento di identità;
- ingiunzione di pagamento ricevuta;
- ISEE;
- recapiti (mail, cellulare).
Parametri di accoglimento delle istanze:
- importo complessivo superiore ai €200,00;
- ISEE minore o uguale ai € 15.000,00
Documenti allegati
Richiesta rateizzazione sanzione
I cittadini tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni delle norme in materia di circolazione stradale, accertate contestualmente con lo stesso verbale e che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
I requisiti necessari per ottenere la rateizzazione sono i seguenti:
- la rateazione può essere concessa solo per ogni verbale con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo superiore a € 200,00.
- la rateazione può essere concessa solo a favore dei soggetti che versino in condizioni economiche disagiate. Tale condizione corrisponde ad un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a € 10.628,16 (i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi).
L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
Attenzione: la sola presentazione dell’istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso al Prefetto, ovvero il ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis del C.d.S.). La presentazione dell’istanza, indipendentemente dal suo esito, determina, ai sensi dell’art. 202-bis del C.d.S., l’automatica rinuncia al successivo esercizio di difesa, sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale.
Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto.
L’accoglimento dell’istanza viene trasmesso al richiedente e la comunicazione conterrà le modalità per il pagamento rateale.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina l’automatica decadenza del beneficio della rateazione e, pertanto, il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.
Decorso il termine di 90 giorni, l’istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito.
In questo caso il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego, ovvero entro 30 giorni dall’inutile decorso dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ente, certificata dal timbro di ricevimento, se consegnata a brevi mano, o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento se l’istanza è stata presentata tramite spedizione.
Alla domanda deve essere allegata l’ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare.
Documenti allegati
Richiesta occupazione suolo pubblico
La richiesta di autorizzazione all’occupazione suolo pubblico deve essere effettuata da chiunque abbia l’esigenza di occupare permanentemente o temporaneamente il suolo pubblico.
La richiesta temporanea o permanente deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune almeno 10 giorni prima della data per la quale si richiede l’occupazione indicando:
- l’area pubblica che si intende occupare con relative dimensioni indicate su una planimetria;
- dati personali del privato o della Società committente dei lavori;
- nel caso in cui l’occupazione sia temporanea, il periodo dell’occupazione;
- tipo di attività o natura della richiesta.
Per quanto riguarda la tassa da versare per l’occupazione, si precisa che verrà indicata su ogni autorizzazione la procedura di pagamento in osservanza ai Regolamenti Comunali vigenti.
Richiesta nulla osta al transito fiaccolata / processione
Descrizione:
Per organizzare fiaccolate, processioni o manifestazioni simili sul territorio comunale, è necessario ottenere un nulla osta da parte della Polizia Locale. Questo provvedimento garantisce il rispetto delle normative sulla sicurezza e sulla viabilità, assicurando lo svolgimento ordinato dell’evento. La richiesta deve essere presentata con adeguato anticipo, allegando tutte le informazioni utili sul percorso, l’orario e le modalità di svolgimento.
A chi è rivolto:
Qualsiasi cittadino o associazione che intenda organizzare una processione e/o una fiaccolata.
Come fare:
Recapitare agli uffici di Polizia Locale il modulo di nulla osta compilato, utilizzando il seguente canale: PEC: pllodigiano@cert.elaus2002.net
Cosa serve:
• Il modulo di nulla osta compilato e firmato
• Una copia del documento di identità del richiedente
• Il modulo di nulla osta compilato e firmato
• Preavviso di pubblica manifestazione ai sensi dell’art 18 T.U.L.P.S. rd 773/1931
Cosa si ottiene:
• L’autorizzazione a svolgere l’attività richiesta
• Tempi e scadenze
La richiesta di nulla osta alla Polizia Locale e il preavviso di pubblica manifestazione alla Questura vanno presentati almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
Documenti allegati:
Richiesta nulla osta al transito fiaccolata / processione
Domanda di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazione competitiva/non competitiva su strada
Cosa serve:
• documento d’identità
• relazione sicurezza
• planimetria dell’area interessata dalla manifestazione con evidenziato il percorso delle strade interessate, i transennamenti, i varchi d’accesso, dislocazione dei cartelli indicatori delle chiusure strade
• polizza assicurativa ove prevista
• programma dell’evento
• relazione di sicurezza a firma di tecnico abilitato (se l’evento comprende impianti temporanei e/o strutture) e relativo piano emergenza
• eventuale richiesta di chiusura strade e/o apposizione di divieti di sosta (da presentare separatamente all’ufficio mobilità e traffico del Comando di Polizia Locale tramite modulo di “richiesta di emissione ordinanza”)
• eventuale occupazione suolo pubblica (tramite modulo di “richiesta rilascio occupazione suolo pubblico)
• richiesta assistenza personale polizia locale (ALLEGATO A)
• se presente somministrazione di alimenti e bevande, provvedere alla presentazione della SCIA tramite il portale al servizio SUAP delL’Unione Nord Lodigiano
• se presente spettacoli o intrattenimenti vari (diversi dalla gara) dovrà essere ottenuta apposita licenza di pubblica sicurezza ai sensi art. 68 o 69 del testo unico di p.s. – R.D. 773/31, compilando il modulo “Richiesta licenza/richiesta SCIA ex. art. 68-69 del T.U.L.P.S.”
• eventuale utilizzo di aree a verde pubblico (richiedere preventivo nulla osta al competente ufficio “Verde pubblico – settore 4°)
• n. 2 marche da bollo da 16,00 euro*
* L’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale mediante versamento/bonifico di € 16 per ogni marca da bollo necessaria, presso l’istituto bancario Banco BPM con sede a LODI Via Cavour, 40/42 IBAN: IT53T0503420301000000009909, indicando come causale “Imposta di bollo – Atti Polizia Locale”.
Cosa si ottiene:
• L’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione
• Tempi e scadenze
Le manifestazioni sportive e podistiche competitive e non competitive nelle vie pubbliche, possono svolgersi solo previa autorizzazione da richiedere al Comando Polizia Locale almeno 30 giorni prima dell’evento.
• Durata del procedimento : 30 giorniù
• Costi n. 2 Marche da bollo da € 16,00
Documenti allegati:
Domanda di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazione competitiva/non competitiva su strada – Allegato A
Cessione di fabbricato e dichiarazione ospitalità
CESSIONE DI FABBRICATO
A seguito di alcune modifiche normative, permane l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato solo nei casi riguardanti i comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e le locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini etc..), non soggetti a registrazione. In tutti gli altri casi di cessione di immobile l’obbligo viene “assorbito” da un altro adempimento, la registrazione del contratto di compravendita o di locazione.
DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ CITTADINI STRANIERI
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio, ospita, cede la proprietà o il godimento di beni immobili ad un cittadino extracomunitario o apolide, anche se parente o affine, è tenuto ad effettuare la dichiarazione di ospitalità stranieri presso l’autorità locale di pubblica sicurezza.
In base alla recente normativa, tale dichiarazione non è più obbligatoria solo in caso di assunzione, per qualsiasi causa, alle proprie dipendenze di un cittadino straniero.
La dichiarazione di cessione di fabbricato o di ospitalità stranieri deve essere compilata e consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune ove l’immobile è ubicato, in triplice copia.
Il modulo può essere ritirato anche presso lo sportello dell’Ufficio Protocollo o Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
La mancata o ritardata presentazione prevede una sanzione di:
- 206,00 € in caso di cessione di fabbricato;
- 320,00 € in caso di dichiarazione di ospitalità stranieri.
In caso di sanzione, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, gli interessati possono presentare ricorso al Sindaco. Nel ricorso dovranno indicare in modo chiaro le ragioni per le quali viene richiesta l’archiviazione del verbale o la riduzione dell’importo della sanzione.
Le comunicazioni di cessione di fabbricato o di ospitalità stranieri devono essere presentate entro 48 ore dal momento in cui viene dato in uso l’immobile stesso.
Riferimenti normativi:
- D.L. n. 59 del 21 marzo 1978 convertito in Legge n. 191 del 15.05.1978 (Comunicazione cessione di fabbricato);
- Legge n. 689/81;
- D.Lgs. n. 23/2011 (Registrazione dei contratti di locazione);
- D.Lgs. n. 70/2011 (Registrazione dei contratti di vendita degli immobili);
- Art. 7 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione)
Documenti allegati
Comunicazione dati del conducente
Qualora il conducente non sia stato identificato, l’obbligato in solido a cui il verbale è notificato deve comunicare i dati della persona alla quale è stato affidato il veicolo (trasgressore) all’organo di Polizia che ha accertato la violazione.
La dichiarazione deve essere firmata in originale, compilata in ogni sua parte e restituita, entro 60 giorni dalla notifica, alla Polizia Locale Unione Nord Lodigiano tramite:
- consegna a mano;
- lettera raccomandata indirizzata ad Unione Nord Lodigiano, Via Paullese, 6 – 26836 Montanaso Lombardo (LO);
- posta elettronica all’indirizzo: indirizzo PEC pllodigiano@cert.elaus2002.net
Alla comunicazione dovrà essere allegata anche fotocopia fronte e retro della patente sulla quale dovrà essere riportata la frase indicata al punto 2) del modulo dati conducente.
Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi verrà applicata la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 126 bis del C.d.S.
Per controllare in tempo reale il saldo dei propri punti basta comporre il numero 06 45775962, attivo 7 giorni su 7 al costo di una telefonata urbana, oppure accedere al Portale dell’automobilista , sito web del ministero dei Trasporti dedicato alle pratiche on line del settore motorizzazione
Documenti allegati
Richiesta verbale sinistro stradale
Le persone coinvolte in incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale possono richiedere il rilascio della copia dei verbali redatti.
- In caso di incidente stradale con esito mortale o con lesioni gravi/gravissime, è sempre necessario allegare alla richiesta di accesso agli atti il nulla-osta rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.
- In caso di incidente stradale con lesioni lievi o con soli danni alle cose, il rilascio di copia degli atti avverrà ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
La richiesta può essere inoltrata da:
- persona coinvolta in incidente stradale;
- proprietario di veicolo coinvolto nell’incidente stradale;
- delegato dall’avente diritto (assicurazioni, studi legali, etc.)
I documenti da presentare a corredo della richiesta sono:
- modulo di richiesta debitamente compilato;
- nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria nei casi in cui è previsto;
- delega scritta nel caso in cui il richiedente sia delegato dall’avente diritto;
- copia della ricevuta di versamento di €25,00
Il versamento può essere effettuato:
- a mezzo C.C.P. n. 1021460595 intestato a Unione Nord Lodigiano con causale “Rilascio verbale di incidente stradale”
- a mezzo bonifico bancario tramite IBAN n. IT53C0503420301000000004805
Il rilascio del verbale avverrà:
- entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta per gli incidenti con lesioni lievi o solo danni alle cose;
- entro i 90 giorni successivi al trentesimo giorno dalla data del sinistro in caso di incidente con feriti a prescindere dalla data di ricevimento della richiesta
Documenti allegati
Contrassegno invalidi
Il contrassegno di parcheggio per disabili è un’autorizzazione che permette di sostare nelle aree destinate alle persone con disabilità; il contrassegno, che va esposto sul cruscotto del veicolo, in modo ben visibile, utilizzato dalla persona con disabilità, rispetta il formato stabilito dall’Unione Europea.
Inoltre, per effetto della riforma della L. n. 177/2024, i veicoli muniti di contrassegno per persone con disabilità possono sempre sostare gratuitamente negli stalli di sosta a pagamento anche se non sono occupati gli altri spazi loro riservati. Ad essi non si applicano neanche le eventuali limitazioni di durata della sosta tariffata.
COSA SERVE PER IL RILASCIO
La richiesta del pass può essere presentata personalmente o da persona munita di delega scritta, allegando sia la documentazione generica che quella sanitaria. Si precisa che la richiesta può essere presentata anche dal legale rappresentante del disabile, qualora sia stato nominato un tutore/procuratore/amministratore di sostegno oppure da parente fino al terzo grado, in caso di impossibilità alla firma.
La documentazione generica, da presentare al momento della richiesta, è costituita da:
- 2 fotografie formato tessera
- modulo compilato e sottoscritto
- documento di identità della persona con disabilità ed eventualmente del delegato
La documentazione sanitaria:
- Certificato di deambulazione sensibilmente ridotta rilasciato dalla ATS di competenza, servizio Medicina Legale, in originale
Oppure in alternativa:
- Verbale di invalidità oppure Verbale Handicap (Legge n. 104/92) con indicato uno dei seguenti requisiti:
- Riconoscimento dell’art. 381 del DPR 495/92;
- Espressa indicazione in base alla quale sussistono i requisiti per il contrassegno parcheggio disabili;
- Indennità di accompagnamento (invalidità al 100% con necessità di assistenza continua o impossibilità a deambulare senza accompagnatore ai sensi della Legge n. 18/80 oppure delle Leggi n. 382/70 e n. 508/88);
- Condizione di cecità (cieco assoluto o cieco parziale, ai sensi delle Leggi n. 382/70 e n. 508/88)
La durata del contrassegno è quella stabilita nella documentazione medica presentata e, in ogni caso, la validità non potrà avere durata superiore ai 5 anni.
Qualora la validità abbia durata inferiore ai 5 anni, la richiesta dovrà essere corredata da n. 2 marche da bollo da € 16,00
COME RINNOVARE IL PASS
Il rinnovo del contrassegno non è automatico: alla scadenza dello stesso potrà essere richiesto un nuovo contrassegno, consegnando la documentazione generica, il pass scaduto, 2 fotografie formato tessera e la documentazione sanitaria:
- se la documentazione presentata al momento del primo rilascio del contrassegno aveva validità temporanea, e pertanto inferiore ai 5 anni, occorre presentare NUOVO certificato di deambulazione sensibilmente ridotta oppure verbale di invalidità o handicap;
- se la documentazione presentata al momento del primo rilascio del contrassegno aveva validità permanente (5 anni), occorre nuovamente presentare l’istanza allegando soltanto n. 2 fototessere del titolare e la fotocopia di un documento di identità.
IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO
In caso di smarrimento o furto del contrassegno è possibile richiedere un duplicato dello stesso.
Documentazione necessaria:
- denuncia di furto o comunicazione di smarrimento;
- n. 2 fotografie formato tessera
IN CASO DI CAMBIO DI RESIDENZA
Il contrassegno è rilasciato dal Comune di residenza che indica sullo stesso una propria numerazione, pertanto chi cambia residenza, deve presentare domanda di sostituzione al Comune ove avviene il trasferimento. Il contrassegno di cui si è chiesta la sostituzione deve essere restituito per l’inoltro al Comune che lo ha rilasciato.
Documenti allegati
“Pass Rosa” – contrassegno speciale per donne in gravidanza e genitori con bambini piccoli
il contrassegno speciale che consente la sosta nei parcheggi riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o dei genitori con bambini di età non superiore ai due anni, come previsto dall’articolo 188-bis del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503).
Il permesso, strettamente personale, può essere utilizzato esclusivamente quando a bordo del veicolo si trova la titolare del Pass Rosa o il secondo genitore in presenza del bambino. Non è vincolato a un veicolo specifico, ma può essere usato su qualunque mezzo al servizio dei titolari.
Il contrassegno ha validità fino al compimento del secondo anno di vita del bambino. Per ottenerlo, è necessario presentare:
-
Copia del certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;
-
Copia del documento d’identità;
-
Dichiarazione della data di nascita del bambino;
-
Una marca da bollo da 16 euro da applicare sulla richiesta.
Il Pass Rosa rappresenta uno strumento concreto per favorire la mobilità delle famiglie e garantire maggiore comodità alle donne in gravidanza e ai genitori di bambini piccoli.
Documenti allegati
