Protezione Civile Lombardia

La L.R. n. 27 del 29 dicembre 2021 “Disposizioni regionali in materia di protezione civile” introduce nell’ordinamento regionale la nuova disciplina di settore, adeguandola a quella nazionale contenuta nel Codice della protezione civile – d.lgs. n. 1 del 2018 – e adattandola alle realtà territoriali e alle peculiarità organizzative di Regione Lombardia.
La L.R. n. 27 del 2021 è stata elaborata con una tecnica redazionale volta a ottenere un testo normativo quanto più snello possibile, per agevolarne la fruizione, operando tutti gli opportuni diretti rimandi al Codice, ponendo una disciplina completa ma di principio, demandando a ulteriori atti attuativi la regolamentazione puntuale degli aspetti di maggior dettaglio e di carattere tecnico.
L’impianto normativo è arricchito con norme ulteriori che valorizzano le specificità del sistema lombardo di protezione civile e che riconoscono le buone prassi e le conoscenze specifiche consolidatesi nel periodo di vigenza della precedente legge regionale di protezione civile (l.r. n. 16 del 2004).
Di seguito alcuni dei contenuti e degli obiettivi più rilevanti, suddivisi per ambito.

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
• Definire un modello di governance istituzionale che, accanto al ruolo di Autorità territoriali di protezione civile che, ai sensi dell’art. 3 del Codice, spetta al Presidente della Regione Lombardia, al Sindaco della Città Metropolitana di Milano e ai Sindaci (con conseguente diretto esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dell’art. 6 del Codice), prevede l’attribuzione ai Presidenti delle Province lombarde (e al Sindaco della Città Metropolitana di Milano), quali vertici degli enti di area vasta, di specifiche funzioni in materia di protezione civile;
• Individuare negli enti di area vasta (Province e Città Metropolitana di Milano) gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali per l’organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale, al fine di garantire l’effettività delle funzioni di protezione civile di cui all’art. 3, co. 3, del Codice);
• Valorizzare il ruolo degli enti di area vasta, con espressa delega di funzioni, nonché con previsione di dotazione obbligatoria di una struttura dotata di professionalità specificamente formate, fra cui l’individuazione di un Responsabile di protezione civile;
• Dare la possibilità agli enti di area vasta di individuare all’interno dei rispettivi territori eventuali sub-ambiti operativi nei quali organizzare l’attuazione delle procedure operative in materia di protezione civile, in conformità ai criteri fissati da apposito regolamento regionale;
• Definire con chiarezza e puntualità il meccanismo di adozione degli atti di indirizzo che consentono alla Regione, in quanto ente delegante, di coordinare in modo uniforme l’operato degli enti di area vasta in materia di protezione civile;
• Valorizzare il ruolo e le competenze dei Comuni nelle attività di protezione civile, con possibilità di esercizio delle funzioni in forma associata e con previsione di adozione obbligatoria, a livello singolo o associato, di una struttura organizzativa idonea a garantire l’effettività dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di protezione civile;
• Disciplinare i fondi per il finanziamento delle attività di protezione civile.

STRUTTURE REGIONALI
• Ridefinire le strutture organizzative e unità funzionali regionali di protezione civile (es. definizione della Sala operativa regionale e dell’Unità di crisi, del Centro Funzionale Decentrato, della Scuola Superiore di Protezione civile), specificare e valorizzare il ruolo di supporto degli Uffici territoriali regionali, formalizzare la Colonna mobile regionale quale struttura operativa regionale di protezione civile);
• Valorizzare l’impiego di appositi sistemi informativi, ad esempio per le attività di pianificazione e per il rilevamento danni conseguenti a eventi calamitosi.

PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI, PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE DELLE EMERGENZE
• Prevedere gli indirizzi regionali vincolanti per uniformare la predisposizione, la valutazione periodica e l’aggiornamento dei piani di protezione civile degli enti di area vasta e dei Comuni;
• Prevedere il necessario coordinamento fra gli strumenti di pianificazione territoriale e di prevenzione rischi realizzati e/o da realizzare sull’intero territorio regionale e i contenuti del Piano regionale di protezione civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti;
• Prevedere lo specifico rischio di incendio boschivo e formalizzazione del relativo piano regionale di prevenzione;
• Formalizzare la procedura di mobilitazione regionale e rimodulazione della procedura di dichiarazione dello stato di emergenza regionale;
• definire i meccanismi di direzione e coordinamento delle attività in emergenza e introduzione della figura del Coordinatore territoriale delle operazioni.

VOLONTARIATO E FORMAZIONE
• Riformare e valorizzare il sistema di volontariato regionale, con la creazione di Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile a rappresentanza di tutto il territorio di riferimento, con compiti di coordinamento, di supporto tecnico alle componenti del sistema regionale di protezione civile e di struttura di riferimento per le attività formative del volontariato organizzato;
• riformare il sistema di formazione di protezione civile, con il rafforzamento dell’impegno di Regione Lombardia nel campo della formazione e della diffusione della cultura di protezione civile, la valorizzazione della Scuola Superiore della Protezione civile (SSPC), il coinvolgimento della fascia giovane della popolazione e la promozione di accordi e progetti con l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, le Università e gli Istituti di ricerca e formazione, associazioni e altri enti pubblici o privati che trattino tematiche afferenti o rilevanti nell’ambito delle attività di protezione civile.

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